Cassazione: “Per i licenziamenti P.A. vale l’art. 18” | Nel settore pubblico non vale la Legge Fornero

di Andrea Zito

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Cassazione: “Per i licenziamenti P.A. vale l’art. 18” | Nel settore pubblico non vale la Legge Fornero

| giovedì 09 Giugno 2016 - 15:12

Secondo la Corte di Cassazione il licenziamento del personale del pubblico impiego non è disciplinato dalla c.d. “legge Fornero”, bensì dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

La sentenza n.11868 della sezione Lavoro depositata quest’oggi, giunge dopo lunghe riflessioni e dibattiti, accoglie nello specifico il ricorso del Ministero delle Infrastrutture contro un funzionario licenziato perché svolgeva un secondo lavoro, ma che aveva comunque ricevuto dalla corte d’Appello di Roma, un’indennità risarcitoria di 6 mesi (e non il reintegro).

Qui un estratto: “La tutela del dipendente pubblico in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all’entrata in vigore della richiamata legge n.92 del 2012 resta quella prevista dall’art.18 della legge n.300 del 1970 nel testo antecedente alla riforma”.

Sebbene il governo abbia sempre sostenuto che né la legge Fornero né il Jobs Act abbia mai modificato l’articolo 18, è probabile l’introduzione di una norma che espliciti tale distinzione nel testo unico del pubblico impiego.

 

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