Stangata agli hotel gestiti da enti religiosi | Tassazione agevolata solo con prezzi ridotti

di Redazione

» Città del Vaticano » Stangata agli hotel gestiti da enti religiosi | Tassazione agevolata solo con prezzi ridotti

Stangata agli hotel gestiti da enti religiosi | Tassazione agevolata solo con prezzi ridotti

| martedì 13 Dicembre 2016 - 18:10

O si rivedono i prezzi al ribasso o la tassazione agevolata per alberghi e pensionati gestiti da enti religiosi o ‘no profit’ diventa un ingiustificato aiuto di Stato. Lo ha stabilito una sentenza della corte di Cassazione. Il rischio, dichiarano i giudici, è quello di alterare il “regime di libera concorrenza” usufruendo di un beneficio che non spetta in danno agli imprenditori privati del settore alberghiero.

La Cassazione ha quindi dato ragione all’Agenzia delle Entrate contraria all’Ires ridotta per l”Istituto delle Rosine’ di Torino, grande ‘pensionato’ vicino al polo universitario. Ad avviso della Suprema Corte, la commissione tributaria del Piemonte nel 2015 aveva sbagliato ad annullare l’avviso di accertamento, per la maggiore imposta Ires inviato dal fisco all’Istituto delle Rosine.

Si sosteneva che il pensionato fosse “una struttura ricettiva che accoglie esclusivamente studentesse lavoratrici per brevi periodi di tempo con evidenti obiettivi sociali”. L’Agenzia delle Entrate ha quindi fatto ricorso in Cassazione sottolineando che la tassazione ridotta non può prescindere da una valutazione e ricognizione dell’attività “concretamente svolta”.

“Analogamente a quanto affermato in materia di Ici – sottolinea la Cassazione – lo svolgimento di attività di assistenza o di altre attività equiparate, senza le modalità di una attività commerciale, costituisce il requisito oggettivo necessario ai fini dell’agevolazione e va accertato in concreto, con criteri di rigorosità, e, dunque, verificando le caratteristiche della ‘clientela’ ospitata, della durata dell’apertura della struttura e, soprattutto, dell’importo delle rette, che deve essere significativamente ridotto rispetto ai ‘prezzi di mercato’, onde evitare una alterazione del regime di libera concorrenza e la trasformazione del beneficio in un aiuto di Stato”.

I supremi giudici, hanno colto nel segno le obiezioni avanzate dall’Agenzia delle Entrate e per cui “il pensionato costituiva di fatto una attività alberghiera, aperta al pubblico, e che avrebbe potuto essere gestita da qualunque imprenditore privato, e che, avuto riguardo ai redditi da fabbricati, gli immobili risultavano locati a privati secondo una logica di mercato“. Adesso la Commissione tributaria del Piemonte deve rivedere la sua decisione con la quale aveva accusato l’Agenzia delle Entrate di usare una logica “troppo restrittiva” nel valutare i criteri per la ‘detassazione’.

Edizioni Si24 s.r.l.
Aut. del tribunale di Palermo n.20 del 27/11/2013
Direttore responsabile: Maria Pia Ferlazzo
Editore: Edizioni Si24 s.r.l.
P.I. n. 06398130820