Visita fiscale per chi va in malattia: ecco cosa cambia nel 2017

di Redazione

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Visita fiscale per chi va in malattia: ecco cosa cambia nel 2017

| mercoledì 21 Dicembre 2016 - 12:49

A partire dal 2017 cambiano le regole sulla visita fiscale per i lavoratori che si mettono in malattia. Tra le novità introdotte, i controlli che scattano il primo giorno di assenza anche per i lavoratori privati e il medico fiscale inviato d’ufficio.

Per evitare sanzioni severe, ricorda il portale laleggepertutti.it, la prima cosa da fare quando ci si ammala è avvertire il datore di lavoro. Il tempo per farlo è regolato in base al contratto collettivo di lavoro applicato dall’azienda per la quale si lavora.

Nei casi di giustificato e comprovato impedimento non vige l’obbligo di avvertire. Se l’inadempimento non viene giustificato, il datore di lavoro può sanzionare il dipendente, anche se il certificato medico è inviato nei termini.

Per ottenere il certificato medico, occorre andare dal proprio medico curante, entro 48 ore dall’insorgere della patologia. Il medico trasmetterà il certificato di malattia, con la diagnosi, la prognosi e l’indirizzo nel quale il dipendente è reperibile, in via telematica all’Inps e rilascerà una ricevuta col numero di protocollo.

Se il proprio medico curante è assente, è possibile recarsi da un altro medico convenzionato col servizio sanitario nazionale (Ssn) o dalla guardia medica. In caso di ricovero, è l’ospedale a dover inviare il certificato medico. Se invece la trasmissione telematica risulta impossibile, è necessario inviare con raccomandata il certificato, entro lo stesso termine di 2 giorni previsto per l’invio telematico.

Avvertito il datore di lavoro e trasmesso il certificato medico, occorre rendersi reperibile per la visita fiscale. Le fasce di reperibilità alle quali bisogna attenersi sono: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, se si è dipendenti del settore privato; dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, se si è dipendente pubblico.

Le ipotesi di esonero dalla visita fiscale riguardano il ricovero presso una struttura sanitaria; l’esistenza di una patologia grave che richiede cure salvavita; l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale; una malattia correlata a un’eventuale invalidità o menomazione del dipendente.

Il proprio medico curante, poi, può disporre che il dipendente sia esonerato dalla visita fiscale per particolari motivazioni (ad esempio, nel caso di depressione o cefalea, perché la permanenza in un luogo chiuso ostacola la guarigione), contrassegnando il certificato medico col codice E.

A volte possono manifestarsi delle sfortunate coincidenze che fanno risultare assente il dipendente alla visita anche se è rimasto tutto il giorno in casa: la giurisprudenza, però, ritiene la maggior parte di queste situazioni insufficienti a giustificare l’assenza al controllo medico.

Tra le scuse non valide rientrano: il malfunzionamento del campanello o del citofono, non aver sentito suonare o bussare, la mancanza del cognome del lavoratore nel citofono, la variazione di domicilio non comunicata, non potersi alzare dal letto, essere usciti per commissioni urgenti. Nonostante tali scusanti siano serie, prevale il principio per cui il dipendente sia tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti possibili per accogliere il medico nelle fasce di reperibilità.

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