Via libera della Camera al dl tossicodipendenze | Pene ridotte per piccolo spaccio e uso personale

di Maria Teresa Camarda

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Via libera della Camera al dl tossicodipendenze | Pene ridotte per piccolo spaccio e uso personale

| mercoledì 30 Aprile 2014 - 13:46

Via libera dell’aula della Camera al dl tossicodipendenze: i sì sono stati 280, i no 146, 2 gli astenuti. Sul testo l’esecutivo di Matteo Renzi ha posto la questione di fiducia, la quinta dal giorno dell’insediamento. Il decreto adesso passa al Senato per l’approvazione definitiva. E a Palazzo Madama si annuncia battaglia: molte le proteste, infatti, in particolare del Movimento 5 Stelle, sulla norma che riguarda le pene per il piccolo spaccio. Il Nuovo Centrodestra (Ncd) contesta, invece, il diverso trattamento riservato alla cannabis a seconda della quantità e della qualità del principio attivo.

Secondo il disegno di legge approvato oggi alla Camera dei Deputati, infatti, la cannabis sarebbe inserita nella tabella delle droghe pesanti se ottenuta da sintesi di laboratorio, ma collocata tra le droghe leggere se ‘naturale’ ogm, e contenente quindi – afferma Ncd, – un’analoga quantità, rispetto alla cannabis di sintesi, di principio attivo dannoso.

Nella parte relativa agli stupefacenti, la decretazione d’urgenza era stata dettata dalla sentenza della Corte Costituzionale che aveva bocciato la legge Fini-Giovanardi, causa – secondo molto osservatori – anche del sovraffollamento delle carceri, urgenza di cui anche il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è tornato a parlare qualche giorno fa.

Il testo di legge approvato da Montecitorio prevede sanzioni più basse per lo spaccio di lieve entità. La cessione illecita di piccole dosi di stupefacenti sarà ora colpita con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con una multa da mille a 15 mila euro. In pratica, la riduzione della pena evita la custodia cautelare in carcere; l’arresto facoltativo sarà possibile solo in caso di flagranza. Il reato non distingue tra droghe leggere e pesanti, spetterà al giudice graduare l’entità della pena in base alla qualità e quantità della sostanza spacciata e alle altre circostanze del caso concreto. Il piccolo spacciatore potrà usufruire, inoltre, del nuovo istituto della messa alla prova.

Su questo punto, sono state diverse le proteste dei grillini in Aula che avrebbero voluto una maggiore differenziazione tra il piccolo spaccio di droghe leggere e il piccolo spaccio di droghe pesanti: nel primo caso, infatti, spesso si tratta anche di giovani che ne coltivano un po’ in casa e “riprendono le spese” vendendone un po’ agli amici; nel secondo caso, invece, la vendita è quasi sempre legata alla criminalità organizzata, per via della difficile reperibilità delle sostanze.

Nel caso di piccolo spaccio o altri reati minori commessi da un tossicodipendente il giudice può applicare, anziché detenzione e multa, la pena del lavoro di pubblica utilità. Tale sanzione alternativa deve essere chiesta dall’imputato e ha una durata equivalente alla condanna detentiva. È revocabile se si violano gli obblighi connessi al lavoro e non può sostituire la pena per più di due volte.

Nella tabella delle droghe leggere confluiscono tutte le cannabis, senza distinzione tra indica, sativa, ruderalis o ibride. Ma tutte le droghe sintetiche riconducibili per struttura chimica o effetti tossicologici al tetraidrocannabinolo (Thc), il principale principio attivo della cannabis, rientrano invece nella tabella I sulle droghe pesanti. L’acquisto o la detenzione di sostanze per uso personale non ha rilevanza penale. Restano ferme le sanzioni amministrative (quali la sospensione della patente, del porto d’armi, del passaporto o del permesso di soggiorno) che avranno però durata variabile a seconda che si tratti di droghe pesanti (da 2 mesi a un anno) o leggere (da uno a 3 mesi).

Completamente riscritto, poi, l’articolo sull’utilizzo off label, ovvero fuori indicazione, dei farmaci, tramite un emendamento dei relatori di maggioranza Vargiu (Sc) e Ferranti (Pd) che raccoglie molte delle osservazioni fatte, in Commissioni riunite, da maggioranza e opposizione. La nuova versione, infatti, non prevede l’obbligo di sperimentazione da parte dell’Agenzia italiana del Farmaco (Aifa) e offre un’ ampia possibilità di accesso a farmaci più economici rispetto a quelli utilizzati per le stesse cure secondo le indicazioni terapeutiche previste dal bugiardino.

“Dopo anni – ha spiegato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin – siamo riusciti a fare una norma equilibrata rispetto ai farmaci off label, che non tradisce i brevetti e il diritto di impresa sui farmaci ma garantisce al contempo uno strumento per dare accesso ai farmaci a più ampie fasce della popolazione laddove ci siano i requisiti di sicurezza”. La norma, ha rilevato, “prevede infatti di aprire all’Agenzia italiana del farmaco l’accesso a quei farmaci non registrati per una determinata prescrizione laddove ci sia evidenza di efficacia. È anche poi contemplato – ha concluso – il caso di ipotesi di cartelli tra aziende”.

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