L’adozione di un bambino straniero: i consigli legali per non perdere tempo e denaro

di Redazione

» Cronaca » L’adozione di un bambino straniero: i consigli legali per non perdere tempo e denaro

L’adozione di un bambino straniero: i consigli legali per non perdere tempo e denaro

| mercoledì 17 Aprile 2013 - 09:22

giustizia

PALERMO, 17 APRILE 2013 – L’adozione, e in particolare l’adozione internazionale, è un processo molto complesso che necessità di pazienza, tempo e denaro.

Le regole per l’adozione di un bambino sono severe e il processo di adozione è lungo; il tutto al fine di assicurare il miglior interesse dell’adottato. Sfortunatamente, nella prassi, notiamo che queste regole diventano troppo spesso un peso per i soggetti che sono sinceramente disposti a diventare genitori e che chiedono di adottare un bambino.

 

L’adozione di un bambino straniero è generalmente un processo più complesso rispetto a quello normalmente disciplinato all’interno del proprio paese, in quanto prevede che vengano seguite non solo le regole di adozione del paese di origine del bambino, ma anche quelle del paese di residenza e di cittadinanza dei genitori.

 

Una famiglia che risiede in Italia e vuole adottare un bambino straniero deve scrupolosamente seguire la legge italiana altrimenti l’adozione realizzata all’estero non potrà essere riconosciuta in Italia, né potrà essere consentito l’ingresso in Italia del bambino adottato all’estero. Ciò accade anche se si dovranno seguire le regole dello Stato di residenza, quando questo è diverso dall’Italia.

 

Gli italiani che chiedono di adottare un bambino devono munirsi del decreto di idoneità emesso dal Tribunale per i minorenni in Italia e, successivamente, rivolgersi ad un ente autorizzato dalla CAI (Commissione per le Adozioni Internazionali), che garantisce che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale.

Secondo l’articolo 36, comma 4, della legge n. 184/83 (Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori) nel caso in cui l’adozione viene pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, la adozione viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del Tribunale per i minorenni solo se i genitori adottivi dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso paese e di avervi avuto la residenza da almeno due anni.

In altre parole, la legge italiana permette di attivare la procedura in base alle previsioni della normativa locale, cioè del paese straniero, (anche per i requisiti di idoneità) solo se gli aspiranti all’adozione risiedono nel Paese estero da oltre due anni e con carattere di stabilità.

 

Il motivo di tale limitazione è dato dall’intento di evitare che il trasferimento di residenza dei genitori sia stato deciso al solo scopo di utilizzare una legge adottiva di uno Stato estero più permissiva di quella italiana.
Una volta ottenuta l’autorizzazione all’adozione dal Paese di residenza abituale, gli adottandi dovranno chiedere al Tribunale per i minorenni competente per territorio il riconoscimento del provvedimento straniero di adozione, con conseguente trascrizione del medesimo nei registri dello stato civile italiano. Questo consentirà al minore adottato di acquistare la cittadinanza italiana e di acquisire lo status filiale.

Se gli aspiranti all’adozione risiedono nel Paese estero da meno di due anni, o non vi risiedono affatto, devono necessariamente seguire la intera procedura stabilita dalla normativa italiana.

Pertanto, essi devono presentare al Tribunale per i minorenni italiano del luogo di ultima residenza in Italia l’istanza per essere dichiarati idonei all’adozione internazionale. Una volta eventualmente ottenuto il decreto di idoneità, i coniugi dovranno conferire l’incarico ad uno degli enti italiani e la procedura si svolgerà secondo le fasi ordinarie, fino al rilascio dell’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore e alla trascrizione del provvedimento straniero di adozione nei registri dello stato civile italiano, su ordine del competente Tribunale per i minorenni.

 

Ovviamente la tempistica della procedura e la istruttoria necessaria si allunga e si complica a volte si necessita di avvocati esperti nei diversi Paesi per evitare inutili coinvolgimenti di enti ed associazioni (a pagamento) e di utilizzare la procedura non corretta.

 

A coloro che intraprendono un percorso volto alla adozione di un bambino straniero consigliamo di rivolgersi ad operatori tecnici, a valutare preventivamente tempi e risorse, a non affidarsi alla procedura che sembra più rapida ed economica e che potrebbe rivelarsi poi lunga e irta di ostacoli, con costi in crescendo. Non è un obiettivo impossibile ma va vissuto e seguito con la dovuta attenzione e competenza con il desiderio di avere un figlio ma la lucidità di un operatore esterno che possa dare i giusti consigli.

 

 

*Avvocato – Giambrone Law – Studio legale Internazionale

Edizioni Si24 s.r.l.
Aut. del tribunale di Palermo n.20 del 27/11/2013
Direttore responsabile: Maria Pia Ferlazzo
Editore: Edizioni Si24 s.r.l.
P.I. n. 06398130820