Categorie: L'Avvocato Risponde

Avvocati, per riscuotere la parcella il preventivo deve essere scritto

Una recente sentenza del tribunale di Verona riguardante i noti problemi di riscossione legati alla professione forense e facente riferimento al D.M. 104/2012, conferma che, al fine della possibilità di riscuotere la propria parcella, l’Avvocato deve averla preventivamente messa nero su bianco e fatta visionare al cliente.

In altre parole, al fine di fare ricorso per decreto ingiuntivo per riscuotere una parcella legata alla professione, è necessario che esista un contratto sottostante, contenente il preventivo del compenso richiesto, per l’attività legale da svolgere, firmato dall’Avvocato e controfirmato, per accettazione, dal cliente.

Dopo l’approvazione dei nuovi parametri, che hanno rivoluzionato il sistema delle vecchie tariffe professionali, l’ordine degli avvocati non può più vidimare le parcelle dei legali.

Pertanto, per ottenere l’ingiunzione di pagamento, è necessario allegare alla richiesta di decreto ingiuntivo, una diversa prova scritta che non sia, appunto, il parere dell’Ordine. Tale prova sarà quindi il contratto professionale con il cliente, che indichi in modo analitico l’onorario.

Alla mancanza di determinazione delle cifre del compenso non può sopperire la vidimazione dell’ordine professionale. L’alternativa sarebbe, allora, una causa ordinaria, con tempi più lunghi e costi esorbitanti.

La questione nasce dal contenzioso tra un avvocato che aveva stipulato, con il proprio cliente, un contratto, nel quale, per la determinazione del compenso, aveva richiamato i parametri del D.M. 140/2012, ma senza indicare l’importo dell’onorario. Al perpetrarsi della morosità del cliente, il legale aveva presentato le parcelle all’ordine, che le aveva vidimate; infine il creditore aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Ma il tribunale aveva rigettato l’istanza.

La motivazione del giudice è importante per determinare, da oggi in poi, quale sia l’atteggiamento più giusto da tenere in casi analoghi.

Il tribunale di Verona ricorda che il decreto legge n. 1 del 2012 ha tolto agli ordini la funzione di vidimare le parcelle per i crediti relativi a contratti professionali successivi al 25 gennaio 2012. Da quella data, il credito del professionista va determinato in base ai parametri introdotti dal D.M. 140/2012. Ciò perché l’art. 9, comma 2, dl 1/2012, convertito nella legge 27/2012, prevede che nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso sia determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante.

Questa norma, secondo il tribunale veneto, ha tacitamente abrogato il primo comma dell’art. 2233 cod. civ., escludendo la necessità, per il giudice chiamato a procedere alla liquidazione, di sentire l’Ordine.

Inoltre le soglie numeriche individuate dal D.M. 140/2012 non sono vincolanti nei minimi e nei massimi e i parametri costituiscono un criterio meramente orientativo, utile al giudice per adeguare la liquidazione alle caratteristiche del caso concreto.

Nel nuovo sistema, conclude il tribunale, la verifica del credito del professionista presuppone una indagine approfondita sull’attività svolta e questa indagine non può che essere appannaggio del giudice. Insomma, la valutazione sulla congruità dell’attività e dell’onorario richiesto, che prima spettava all’Ordine, è ora rimessa esclusivamente al magistrato.

In sintesi. Gli avvocati, non possono più azionare il proprio credito con la parcella vidimata, ma dovranno ricorrere a quello fondato su prova scritta, secondo la regola generale valevole per tutti i creditori. Per i contratti in cui si richiama genericamente il D.M. 140/2012, laddove non sia indicato chiaramente l’importo del compenso, l’avvocato non può più chiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo presentando esclusivamente la parcella vidimata dall’Ordine.

Avv. Valentina Giarrusso

Head of Corporate & Commercial

Studio Legale internazionale

 

Giambrone Law

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  • Vorrei ricevere un Vs. cortese parere (le date si riferiscono all'anno delle sentenze): - 2007- Ho un locale commerciale locato ad una SRL. Le pigioni non arrivano quindi, sfratto x morosità e causa vinta con diritto a € 15.000 (MAI VISTI). -2013- Stesso locale: un'altra SRL affitta i locali fino alla loro decisione di chiudere attività e contratto d'affitto. Tutto regolare, tranne lo stato dei luoghi: 320mq di pavimenti di marmo (anche se botticino) + pareti con migliaia di fori di trapano. Causa risarcimento danni vinta x € 25.000 (ANCHE QUESTI MAI VISTI) -OGGI- e-mail + raccomandata dell'avvocato con richiesta di € 4.700 (IL MIO LAVORO L'HO FATTO!!!) x somme passate in giudicato ... Alla fine dei conti, io ho subito danni x € 40.000 e ne devo ancora € 4.700. La motivazione è che il magistrato ha deciso le spese legali (NON HO MAI AVUTO UN PREVENTIVO NEANCHE PER LE SPESE LEGALI). E,infine, se Atene piange... perchè Sparta si SGANASCIA...??? Che giustizia è questa...??? Non ultimo... non ho pagato l'IMU 2013 (il mio legale:<>. GRAZIE ANTICIPATAMENTE.

  • Buonasera,

    il mio avv. mi ha mandato la parcella che richiama il dm 55/2014 ma non mi ha mai fatto avere un preventivo scritto.

    Ritenendo la parcella inviatami eccessivamente onerosa, posso in qualche modo contestarla? Si applica la sentenza del tribunale di Verona?

    Grazie
    Alessandro

  • il mio legale, interpellato per avere un preventivo, è molto evasivo- a parole-. dovendo agire entro dei termini ben precisi il tempo corre. cosa mi potrà chiedere alla fine? grazie Teresa

  • Chiedo se vi può essere pregiudizio di illegittimità di decreto ingiuntivo del 2016, per la liquidazione di parcella di legale vistata da Ordine Avvocati di Treviso a nome di legale che non mi ha mai prodotto preventivo; nel 2015 peraltro revocai il mandato e i conteggi sono stati fatti su attività parziale neanche coerente con quanto realmente svolto. Ho quindi già subito pignoramento presso terzi infruttuoso e ora continua l'azione di recupero con minaccia di azione su immobili.

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