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Dl Lavoro, ecco cosa cambia | Le nuove misure previste dal governo

Il decreto lavoro, blindato ieri con il voto di fiducia, contiene nuove misure che dovrebbero dare uno choc positivo in direzione della ripresa dell’occupazione. Gli otto emendamenti proposti lunedì dal governo, approvati in commissione e successivamente inseriti nel maxi-emendamento votato ieri, rappresenta il frutto di una “buona mediazione” tra le forze politiche, come sostenuto dal presidente della Commissione lavoro della Camera Cesare Damiano.

Cancellato l’obbligo di assunzione, nel caso di sforamento del tetto del 20% dei contratti a termine. Ai datori di lavoro verrà invece elevata una sanzione pecuniaria. Nell’ambito dell’apprendistato, la formazione potrà essere sia pubblica che privata.

Ecco nel dettaglio le nuove misure.

Contratti a termine. La norma prevede che i contratti a tempo determinato e i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato possano coprire un periodo di 36 mesi, anziché di 12 come previsto dalla legge Fornero. Previste un massimo di 5 proroghe. Viene introdotto un tetto all’utilizzo dei contratti a termine stabilendo che il numero massimo dei rapporti di lavoro che una impresa può attivare non può superare il limite del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato. Previsto un periodo transitorio, per fare in modo che le imprese possano adeguarsi alle nuove norme. L’imprenditore che abbia posto in essere contratti a tempo determinato superiori a quanto stabilito dalle nuove misure “dovrà rientrare entro tale limite entro il 31 dicembre 2014, salvo che il contratto collettivo applicabile nell’azienda disponga un limite percentuale o un termine più favorevole”.

Nel preambolo del decreto legge lavoro  viene inserito il principio del contratto a tempo indeterminato con tutele crescenti. Con il provvedimento viene avviata una fase sperimentale di una terza tipologia di contratto che, in particolare dovrà contenere la possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto nei primi 36 mesi al costo di una sola indennità di licenziamento stabilita in precedenza.

Per i datori di lavoro che non rispetteranno il tetto del 20% per i contratti a tempo determinato, si stabilisce che i contratti a tempo determinato eccedenti siano multati con una sanzione amministrativa pari al 20% della retribuzione del lavoratore per il primo contratto che supera il limite. La sanzione sale al 50% delle retribuzione per gli sforamenti successivi. Le somme così ottenute saranno versate nel fondo speciale per l’occupazione.

Apprendistato. La formazione pubblica dell’apprendistato potrà essere svolta anche dalle imprese e dalle loro associazioni. Le Regioni dovranno offrire la formazione pubblica entro 45 giorni dall’inizio del contratto di apprendistato. Rispetto al testo entrato al Senato non viene più contemplata la facoltà per il datore di lavoro di non utilizzare anche la formazione pubblica nel caso la Regione non comunichi entro 45 giorni le modalità per usufruire dell’offerta formativa.

Diritto precedenza. Il diritto di precedenza alla stabilizzazione dei precari deve essere previsto “espressamente” nel contratto. Ne possono usufruire il lavoratore precario con un contratto di oltre sei mesi nella stessa azienda e il lavoratore stagionale.

Donne in maternità. Resta la norma in base alla quale il congedo maternità potrà concorrere a determinare il periodo minimo di sei mesi di attività, utili all’acquisizione del diritto di precedenza per contratti successivi nella stessa impresa.

Ricercatori. Per gli enti privati di ricerca non sono invece previsti né il tetto del 20% e nemmeno il limite di 36 mesi.

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Stefania Brusca

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Stefania Brusca
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