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Le pene per i furti in appartamento raddoppiano | Arriva la decisione del Consiglio dei Ministri

Negli ultimi dieci anni i furti in casa sono più che raddoppiati, passando dai 110 mila denunciati nel 2004 a 251 mila dell’anno scorso. Si stima che se ne verifichino ben 689 al giorno.

Partendo da questi dati, il governo ha deciso di cambiare regime: per il furto in abitazione la pena minima passa da 1 a 3 anni, la massima da 6 a 8. Per il furto aggravato in abitazione la minima sale da 3 a 4. Per la rapina, ugualmente da 3 a 4. Per la rapina aggravata, da 4,6 a 5. Con il ritocco delle pene minime diventerà molto più difficile usufruire della sospensione condizionale della pena. E la conferma arriva anche da Alfano che in tweet annuncia che le pene per i furti in appartamento verranno raddoppiate e che è stato “Deciso in #Cdm”.

Nel Consiglio dei Ministri del 12 marzo è stato dato l’ok in via definitiva allo schema di decreto legislativo recante disposizioni “in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto”, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m) della legge 28 aprile 2014, n. 67.

Il principio alla base delle nuove norme, si legge nel comunicato diffuso al termine della riunione dell’esecutivo, prevede che quando l’offesa sia tenue e segua ad un comportamento non abituale lo Stato possa decidere di non punire e demandare alla sede civile la relativa tutela. La risposta sanzionatoria dovrà quindi tener conto dell’entità dell’offesa, delle circostanze del fatto, della personalità dell’autore e della natura del bene tutelato.

Come si legge nel comunicato stampa, il provvedimento recepisce le proposte elaborate dalla commissione ministeriale Palazzo in tema di revisione del sistema sanzionatorio e per dare attuazione alla legge 67/2014 in materia di pene detentive non carcerarie oltre ad alcune specifiche indicazioni espresse dalle Commissioni parlamentari.

Il principio alla base delle nuove norme prevede che quando l’offesa sia tenue e segua ad un comportamento non abituale lo Stato possa demandare alla sede civile la relativa tutela. La risposta sanzionatoria dovrà quindi tener conto dell’entità dell’offesa, delle circostanze del fatto, della personalità dell’autore e della natura del bene tutelato.

Due sono i criteri sui quali deve incardinarsi il giudizio di “particolare tenuità del fatto”, secondo il primo comma del nuovo art. 131 bis c.p.:

  • la particolare tenuità dell’offesa, che implica una valutazione sulle modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo;
  • la non abitualità del comportamento dell’autore (che non deve essere un delinquente abituale, professionale o per tendenza, né aver commesso altri reati della stessa indole).

Solo a seguito di un accertamento rigoroso di tali condizioni da parte del giudice, lo Stato rinuncerà ad applicare una pena per attuare una tutela risarcitoria e/o restitutoria tipicamente civile.

Il provvedimento prevede inoltre che il giudice, nel valutare il fatto, oltre ai rigorosi limiti normativi, debba tenere conto le istanze della persona offesa e dello stesso indagato o imputato, le cui contrapposte ragioni devono emergere nella dialettica procedimentale, tanto in fase di contraddittorio sulla eventuale richiesta di archiviazione quanto nella fase dibattimentale.

Nel decreto legislativo vengono infine introdotte le modifiche necessarie ai fini dell’iscrizione in un apposito casellario giudiziario dei provvedimenti in materia di particolare tenuità del fatto.

Redazione

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