Il nuovo Codice antimafia è legge |Corrotti, terroristi e mafiosi vengono equiparati

di Redazione

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Il nuovo Codice antimafia è legge |Corrotti, terroristi e mafiosi vengono equiparati

| giovedì 28 Settembre 2017 - 08:28

Con 259 voti a favore la Camera ha approvato la riforma che punta a velocizzare le misure di prevenzione patrimoniale; rende più trasparente la scelta degli amministratori giudiziari; ridisegna l’Agenzia per i beni sequestrati; include corrotti, stalker e terroristi tra i possibili destinatari dei provvedimenti.

Ma già scoppiano le polemiche. Al centro del dibattito l’equiparazione mafioso-corrotto che probabilmente subirà delle modifiche visto che è passato un ordine del giorno che impegna il governo a rivedere la norma.

Per la presidente della commissione Antimafia, Rosy Bindi: “E’ un regalo al Paese” mentre per il ministro della Giustizia, Andrea Orlando è una “svolta” che porterà “più strumenti contro la mafia e più trasparenza”.

Forza Italia, con Renato Brunetta, grida invece all'”abominio” perché “si porta tutto sul piano penale”.

ECCO COSA PREVEDE IL NUOVO CODICE:

L’articolo 1, modificando l’articolo 4 del Codice, amplia il catalogo dei possibili destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali. Le misure possono, infatti, essere applicate anche a coloro i quali, fuori dei casi di concorso e favoreggiamento, sono indiziati prestare assistenza agli associati alle organizzazioni a delinquere e mafiose. Analogamente, possono applicarsi agli indiziati di una serie di reati contro la pubblica amministrazione (ove collegati al reato di associazione a delinquere), di atti persecutori, di delitti con finalita’ di terrorismo e di truffa aggravata

Il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione e’ reso piu’ trasparente, garantito e veloce grazie alla trattazione prioritaria con rafforzamento delle sezioni competenti, copertura immediata delle vacanze, relazioni periodiche sull’operativita’ delle sezioni, utilizzo delle videoconferenze, immediata decisione sulle questioni di competenza. Ci sarà anche la distrettualizzazione.

Il sequestro di partecipazioni sociali ‘totalitarie’ si estende a tutti i beni aziendali. A provvedere materialmente al sequestro sara’ ora la polizia giudiziaria (non piu’ l’ufficiale giudiziario).

L’amministrazione giudiziaria di beni e aziende sara’ possibile anche in presenza di indizi da cui risulti che il libero esercizio di attivita’ economiche agevola l’attivita’ dei soggetti colpiti da una misura di prevenzione patrimoniale o che abbiano comunque in corso un procedimento penale per specifici delitti di mafia o gravi reati contro la Pa. La durata raddoppia, con possibile proroga per un periodo comunque massimo di due anni. Alla scadenza, puo’ essere revocata e trasformata in controllo giudiziario. L’amministratore giudiziario esercita tutti i poteri che spettano ai titolari.

Gli amministratori giudiziari dovranno essere scelti tra gli iscritti all’apposito Albo secondo regole di trasparenza che assicurino la rotazione degli incarichi, al ministro della Giustizia spettera’ individuare criteri di nomina che tra l’altro tengano conto del numero degli incarichi in corso (comunque non superiori a 3). Gli amministratori di aziende sequestrate vanno scelti tra gli iscritti all’Albo come esperti di gestione aziendale. Se la gestione dei beni sequestrati e’ particolarmente complessa, il tribunale puo’ nominare piu’ amministratori giudiziari. E puo’ anche nominare, nei sequestri di aziende di particolare interesse socio-economico, esperti iscritti all Albo indicati tra i suoi dipendenti da Invitalia Spa (societa’ interamente partecipata dal Mise). In tal caso l’incarico non sara’ retribuito. Il governo è delegato a disciplinare un regime di incompatibilità da estendere ai curatori fallimentari: stop a chi ha parentela, affinità, convivenza o assidua frequentazione con uno qualunque dei magistrati dell’ufficio giudiziario che conferisce l’incarico.

Viene stabilito che non si puo’ giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli e’ frutto di evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, puo’ nel caso applicare l’amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario. E’ ampliato l’ambito di applicazione di sequestro e confisca per equivalente, mentre la confisca allargata diventa obbligatoria anche per alcuni ecoreati e per l’autoriciclaggio e trova applicazione anche in caso di amnistia, prescrizione o morte di chi l’ha subita. In caso di revoca della confisca, la restituzione del bene avviene per equivalente se nel frattempo sia stato destinato a finalita’ di interesse pubblico.

È introdotto il nuovo istituto del controllo giudiziario delle aziende quando sussiste il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose che ne condizionino l’attivita’. Il controllo giudiziario, previsto per un periodo che va da un anno a tre anni, può essere chiesto volontariamente anche dalle imprese che abbiano impugnato l’informazione antimafia interdittiva di cui sono oggetto.

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