Patente, Cassazione: nessuna riduzione di punti se multa ritarda

di Veronica Mandalà

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Patente, Cassazione: nessuna riduzione di punti se multa ritarda

| venerdì 20 Aprile 2018 - 16:06

Il ritardo nella consegna della multa non comporta nessuna decurtazione dei punti della patente. Lo stabilisce la Cassazione nell’ordinanza 9555, ribadendo che il proprietario del veicolo multato per violazione del Codice stradale comunichi di non sapere chi si trovasse alla guida al momento dell’infrazione in quanto trascorso troppo tempo. Pertanto il proprietario dovrà collaborare col Comune e accertare la validità dei motivi che non gli hanno permesso di indicare chi fosse alla guida del mezzo.

Patente, la motivazione della sentenza

Fattore fondametale rinvenuto dalla Suprema Corte è il periodo di tempo trascorso tra il momento dell’infrazione e quello della notifica della multa con la richiesta del nominativo. L’ordinanza, depositata dalla Seconda sezione civile, riconosce solo il fatto che il proprietario del mezzo non possa ricordare. Motivazioni da valutare caso per caso.

Con questa decisione la Cassazione ha respinto il ricorso del Comune di Bari contro la signora Rosa V., proprietaria di un veicolo sorpreso in infrazione il 6 marzo 2007, con tanto di verbale notificato alla donna tre mesi dopo, il 28 giugno. Era arrivata immediata la reazione della donna, la quale aveva spiegato ai vigili di “non essere in grado di indicare le generalità di chi era alla guida al momento della originaria infrazione a causa sia del notevole tempo trascorso tra l’infrazione e la notifica del verbale di accertamento, sia della circostanza che il veicolo era utilizzato oltre che da lei anche dal marito e dalle sue due figlie”.

Nell’emanare la sentenza, la Cassazione ha dovuto riesumare un parere della Consulta del 2008, la quale afferma che “se resta in ogni caso sanzionabile la condotta di chi semplicemente non ottemperi alla richiesta di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente, viceversa laddove la risposta sia stata fornita, ancorché in termini negativi, resta devoluta alla valutazione del giudice di merito la verifica circa l’idoneità delle giustificazioni fornite dall’interessato ad escludere la presunzione di responsabilità che la norma pone a carico del dichiarante”.

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