Pena dai 7 ai 12 anni per il voto di scambio | Arriva il via libera della commissione Antimafia

di Redazione

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Pena dai 7 ai 12 anni per il voto di scambio | Arriva il via libera della commissione Antimafia

| venerdì 20 Dicembre 2013 - 16:01

La decisione di aumentare la pena da 7 a 12 anni, rispetto al testo licenziato dalla Camera, spiega il senatore del M5S Michele Giarrusso, nasce dal fatto che “molti processi soprattutto in Campania rischiavano di finire in prescrizione”. Allarme che venne lanciato nei mesi scorsi anche dal capogruppo del Pd a Palazzo Madama Luigi Zanda. Alla fine, aggiunge Giarrusso, sull’emendamento firmato da M5S-Pd-Sel, che prevede una pena dai 7 ai 12 anni e introduce la punibilità del politico che si mette a disposizione dell’ organizzazione mafiosa, si è raggiunta “un’ampia convergenza e c’è stato anche il parere favorevole da parte del governo”. A favore della norma ha votato infatti tutta la maggioranza compatta insieme ai 5 stelle e alla Lega.

Con il senatore Nico D’Ascola (Ncd) che ha sottoscritto l’emendamento. Hanno votato contro invece FI e Gal. “Ma noi abbiamo votato contro – spiega il relatore Giacomo Caliendo (FI) – solo perché con questa norma, così com’è stata scritta, si inserisce di fatto nell’ ordinamento il reato di concorso esterno, che, come si sa, non è mai stato tipizzato prima avendo solo una natura giurisprudenziale. E inserito in questo modo, invece, se ne riduce la portata…”. “Ho chiesto al presidente del Senato – avverte ancora Giarrusso – di mettere al più presto nel calendario dell’Aula l’esame del provvedimento sul voto di scambio perché vorremmo che si arrivasse al più presto ad un’approvazione definitiva”.

Grande soddisfazione per il via libera alla norma la esprime anche il senatore del Pd Giuseppe Lumia, primo firmatario dell’emendamento. Questo il testo approvato: “Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico mafioso). – 1. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”.

La decisione di aumentare la pena da 7 a 12 anni, rispetto al testo licenziato dalla Camera, spiega il senatore del M5S Michele Giarrusso, nasce dal fatto che “molti processi soprattutto in Campania rischiavano di finire in prescrizione”. Allarme che venne lanciato nei mesi scorsi anche dal capogruppo del Pd a Palazzo Madama Luigi Zanda. Alla fine, aggiunge Giarrusso, sull’emendamento firmato da M5S-Pd-Sel, che prevede una pena dai 7 ai 12 anni e introduce la punibilità del politico che si mette a disposizione dell’ organizzazione mafiosa, si è raggiunta “un’ampia convergenza e c’è stato anche il parere favorevole da parte del governo”.

A favore della norma ha votato infatti tutta la maggioranza compatta insieme ai 5 stelle e alla Lega. Con il senatore Nico D’Ascola (Ncd) che ha sottoscritto l’emendamento. Hanno votato contro invece FI e Gal. “Ma noi abbiamo votato contro – spiega il relatore Giacomo Caliendo (FI) – solo perché con questa norma, così com’è stata scritta, si inserisce di fatto nell’ ordinamento il reato di concorso esterno, che, come si sa, non è mai stato tipizzato prima avendo solo una natura giurisprudenziale. E inserito in questo modo, invece, se ne riduce la portata…”.

“Ho chiesto al presidente del Senato – avverte ancora Giarrusso – di mettere al più presto nel calendario dell’Aula l’esame del provvedimento sul voto di scambio perché vorremmo che si arrivasse al più presto ad un’approvazione definitiva”. Grande soddisfazione per il via libera alla norma la esprime anche il senatore del Pd Giuseppe Lumia, primo firmatario dell’emendamento. Questo il testo approvato: “Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico mafioso). – 1. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”.

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