Matrimonio, incostituzionale l’annullamento | se uno dei coniugi ha cambiato sesso

di Francesco Reina

» Cronaca » Matrimonio, incostituzionale l’annullamento | se uno dei coniugi ha cambiato sesso

Matrimonio, incostituzionale l’annullamento | se uno dei coniugi ha cambiato sesso

| giovedì 12 Giugno 2014 - 10:17

La Corte costituzionale ha depositato ieri sera, 11 giugno, la sentenza 170/2014 relativa alla legittimità del matrimonio qualora uno dei coniugi abbia cambiato genere sessuale: “Chi cambia sesso – e tale decisione provoca lo scioglimento del suo matrimonio – deve poter mantenere, nel caso in cui entrambi i coniugi lo richiedano, un rapporto di coppia giuridicamente regolato con un’altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore”.

I giudici della Consulta hanno ritenuto che questo caso particolare “sia riconducibile a quella categoria di situazione ‘specifiche’ e ‘particolari’ di coppie dello stesso sesso, riguardo alle quali ricorrono i presupposti per un intervento di questa corte per il progilo di un controllo di adeguatezza e proporzionalità della disciplina adottata dal legislatore”: nel dettaglio, è stata dichiarata incostituzionale la legge n. 164 del 1982 che contiene norme in materia di “rettificazione di attribuzione del sesso” e del relativo “divorzio imposto”.

La questione era stata posta nel 2009 in seguito alla causa intentata da una coppia di Bologna, che si era vista annullare il proprio matrimonio, celebrato nel 2005, dopo che lui aveva deciso di diventare donna: la sentenza depositata invita il Parlamento ad introdurre “con la massima sollecitudine” una “forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione di assoluta indeterminatezza”, in quanto segnala un vuoto normativo tra “l’interesse dello Stato a non modificare il modello eterosessuale del matrimonio (e a non consentirne, quindi, la prosecuzione, una volta venuto meno il requisito essenziale della diversità di sesso dei coniugi)” e l’interesse e la volontà della coppia.

Edizioni Si24 s.r.l.
Aut. del tribunale di Palermo n.20 del 27/11/2013
Direttore responsabile: Maria Pia Ferlazzo
Editore: Edizioni Si24 s.r.l.
P.I. n. 06398130820