Rivoluzione Jobs act, ecco cosa cambia | Dalla maternità al “lavoro agile” da casa

di Redazione

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Rivoluzione Jobs act, ecco cosa cambia | Dalla maternità al “lavoro agile” da casa

| venerdì 29 Gennaio 2016 - 15:32

Con il Jobs act per le partite Iva varato dal governo si cambia. L’obiettivo del ministero è quello di “costruire per lavoratori, prestatori d’opera materiali e intellettuali non imprenditori, un sistema di diritti e di welfare moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro”.

Il ddl disciplinerà anche lo ‘smart working‘, per favorire “l’articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento”. Tra le finalità principali c’è quella di evitare “condotte abusive” da parte del datore di lavoro che non potrà modificare unilateralmente le condizioni del contratto o recederlo “senza congruo preavviso”.

“Prive di effetto” saranno le clausole che prevedono i pagamenti dilazionati di oltre 60 giorni ed “abusivo” il rifiuto a stipulare contratti per iscritto. Da sottolineare che gravidanza, malattia e infortunio “non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro“. L’esecuzione rimane “sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni”.

Discorso differente per le malattie che superano i 60 giorni. Il versamento dei contributi viene sospeso fino a un massimo di due anni, toccherà poi al lavoratore versare il dovuto. In caso di gravidanza, l’indennità verrà percepita per 5 mesi “indipendentemente dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa”.

Ad entrambi i genitori dei bambini nati dal primo gennaio di quest’anno viene garantito inoltre un congedo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.

Inoltre le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità finalizzate all’inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro (fino a 5mila euro), saranno deducibili al 100%.

Previsto inoltre un tetto a 10mila euro per dedurre “la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale, e in misura integrale delle spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, allo scopo di favorire la stipula di tali polizze”.

“Ai fini dell’accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, gli autonomi sono “equiparati alle piccole e medie imprese”. Ma la vera parola d’ordine del Jobs act è “flessibilità”. La prestazione lavorativa potrà essere svolta “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno”.

Il tutto, ovviamente, “entro i limiti della durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale” previsti dalla legge e dal contratto collettivo. Potrà riguardare tutti, lavoratori a tempo determinato o indeterminato. Il lavoratore ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo di chi lavora stabilmente all’interno dell’azienda.

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