Il commissario dello Stato boccia la legge sull’amianto

di Redazione

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Il commissario dello Stato boccia la legge sull’amianto

| giovedì 03 Aprile 2014 - 13:51

Bocciata dal commissario dello Stato per la Regione Siciliana, prefetto Carmelo Aronica, la legge “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto”, approvata dall’Assemblea regionale siciliana pochi giorni fa.

Nell’impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale eccepite da un lato la mancanza di copertura finanziaria degli oneri che legge comporta, prevedendo misure di assistenza supplementari rispetto ai livelli essenziali stabiliti dal piano di rientro dal disavanzo sanitario, e dall’altro la insufficiente determinatezza delle sanzioni amministrative nei confronti di dipendenti pubblici che violino le disposizioni in materia di amianto.

Sono, in particolare, oggetto di impugnativa la parte dell’articolo 7 che prevedeva a carico del bilancio regionale la spesa di 200 mila euro da destinare a pazienti affetti da patologie derivanti dall’amianto e la norma dell’articolo 13, frutto di un emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle, sulle sanzioni nei confronti di dirigenti pubblici che non conseguono gli obiettivi stabiliti dalla legge.

Per l’articolo 7, “pur comprendendo e condividendo la valenza sociale delle richiamate disposizioni regionali – scrive il prefetto Aronica – non può non rilevarsi che i benefici da esse previste individuano livelli ulteriori di assistenza che la Regione, in quanto sottoposta al Piano di rientro dal disavanzo sanitario, non può garantire, come sancito anche da recente giurisprudenza costituzionale”.

Si configura, dunque, secondo il commissario, una violazione dell’articolo 117 della Costituzione perchè non viene rispettato “il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica”. Per l’articolo 13, il commissario segnala che è in contrasto con l’articolo 23 della Costituzione perché non prevede “né espressamente, né indirettamente, i titolari del potere sanzionatorio e quindi l’autorità competente ad erogare la sanzione e a verificare la violazione dell’obbligo”.

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