Contrada non andava condannato | Lo sostiene la Corte europea dei diritti umani

di Redazione

» Cronaca » Contrada non andava condannato | Lo sostiene la Corte europea dei diritti umani

Contrada non andava condannato | Lo sostiene la Corte europea dei diritti umani

| martedì 14 Aprile 2015 - 10:35

Bruno Contrada non doveva essere condannato per concorso esterno in associazione mafiosa perché, all’epoca dei fatti (1979-1988), il reato non “era sufficientemente chiaro”.

> CHI È BRUNO CONTRADA

La Corte ha ribadito la sua giurisprudenza fissata dall’articolo 7 della Convenzione europea sui diritti umani sul principio di “Nessuna pena senza legge”.

Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani. Lo Stato italiano deve versare all’ex numero due del Sisde 10 mila euro per danni morali.

L’avvocato di Contrada, Giuseppe Lipera, ha commentato la notizia, sostenendo che la sentenza della Corte di Strasburgo “sarà un altro elemento per ottenere la revisione del processo”; il prossimo 18 si terrà alla Corte d’appello di Caltanissetta la prossima udienza.

LEGGI IL COMUNICATO DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

Contrada è stato condannato a dieci anni di carcere per favoreggiamento alla mafia il 5 aprile 1996 a Palermo, in relazione ad atti commessi tra il 1979 e il 1988. Secondo la sentenza del tribunale di Palermo, l’ex dirigente del Sisde contribuì sistematicamente alle attività di cosa nostra, in particolare fornendo informazioni sulle indagini di polizia e operazioni riguardanti determinati membri dell’organizzazione.

Dopo che il caso era stato rimesso dalla Corte di Cassazione, un’altra sezione della Corte d’appello di Palermo che, in una sentenza del 25 febbraio 2006 ha confermato la prima sentenza di condanna, ritenendo che il giudice di primo grado aveva correttamente applicato i principi elaborati nella giurisprudenza.

Bruno Contrada si era rivolto alla Corte di Strasburgo nel luglio del 2008 affermando che – in base all’articolo 7 della Convenzione europea dei diritti umani, che stabilisce il principio “nulla pena sine lege” – non avrebbe dovuto essere condannato perché “il reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso è il risultato di un’evoluzione della giurisprudenza italiana posteriore all’epoca in cui lui avrebbe commesso i fatti per cui è stato condannato”.

Secondo i giudici di Strasburgo i tribunali italiani, nel condannare Contrada, non hanno rispettato i principi di “non retroattività e di prevedibilità della legge penale”. Nella sentenza i giudici affermano che “il reato di c ncorso esterno in associazione mafiosa è stato il risultato di un’ evoluzione della giurisprudenza iniziata verso la fine degli anni ’80 e consolidatasi nel 1994 e che quindi la legge non era sufficientemente chiara e prevedibile per Bruno Contrada nel momento in cui avrebbe commesso i fatti contestatigli”.

Contrada aveva chiesto alla Corte di accordargli 80 mila euro per danni morali, ma la Corte ha stabilito che lo Stato italiano dovrà versargliene solo 10 mila. I giudici di Strasburgo hanno respinto anche la richiesta di riconoscergli quasi 30 mila euro per le spese processuali sostenute a Strasburgo, ordinando all’Italia un risarcimento limitato a 2.500 euro.

Edizioni Si24 s.r.l.
Aut. del tribunale di Palermo n.20 del 27/11/2013
Direttore responsabile: Maria Pia Ferlazzo
Editore: Edizioni Si24 s.r.l.
P.I. n. 06398130820