Palermo, il Cga blocca l’appalto da 20 milioni di euro | per i servizi di sicurezza dell’aeroporto Falcone e Borsellino

di Redazione

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Palermo, il Cga blocca l’appalto da 20 milioni di euro | per i servizi di sicurezza dell’aeroporto Falcone e Borsellino

| domenica 23 Marzo 2014 - 14:46

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha bloccato il maxi appalto di 20 milioni di euro per i servizi di sicurezza nell’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo.

Con un’ordinanza del 21 marzo scorso, i giudici di appello hanno ribaltato la precedente decisione del Tar che aveva dato via libera al bando. È un nuovo stop per la gara milionaria con cui la Gesap deve affidare i servizi di sicurezza connessi al trasposto passeggeri. Il bando della società aeroportuale prevedeva una serie di clausole più stringenti rispetto alla regolamentazione predisposta dall’Enac, tra cui il divieto di avvalimento, che consente a un operatore che partecipa ad una procedura di gara per l’affidamento di un appalto per il quale è richiesto il possesso di determinati requisiti (economico-finanziari o tecnico-organizzativi), di dichiarare di avvalersi dei requisiti di un altro che li metterà a disposizione dell’impresa partecipante.

Il Tar Sicilia, a febbraio, aveva rigettato la richiesta cautelare in quanto, ad un primo esame, i requisiti più restrittivi previsti sembravano giustificati dalla natura del servizio da espletare. È stata la Mondialpol Security S.p.A. a proporre appello contro il rigetto della sospensiva davanti al Consiglio di Giustizia amministrativo, sostenendo l’illegittimità di tali clausole e lamentando un effetto restrittivo della concorrenza, poiché di fatto si sarebbe avvantaggiata l’impresa uscente. I giudici di appello hanno accolto e dato ragione alla tesi, sostenuta dagli avvocati della Mondialpol, Lorenzo Dentici, Claudio Cataldi e Alessandra Testuzza, sospendendo gli atti impugnati e rinviando al Tar per una sollecita fissazione del merito.

Dunque, tutto da rifare. Secondo il Cga, “la clausola in questione determina obiettivamente effetti restrittivi della concorrenza la cui compatibilità comunitaria va comunque valutata”. Ora il Tar nel merito dovrà tenere conto dei rilievi formulati dal giudice di appello ai fini dell’annullamento definitivo della gara.

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