“Esistono molteplici e articolate prove”. Depositate le motivazioni della condanna a Moggi

di Redazione

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“Esistono molteplici e articolate prove”. Depositate le motivazioni della condanna a Moggi

| lunedì 17 Marzo 2014 - 18:05

Sono state depositate le motivazioni della sentenza di secondo grado del processo a carico di Luciano Moggi, l’ex dg della Juventus.

Secondo i magistrati della sesta sezione della Corte d’Appello di Napoli esistono ”molteplici e articolati elementi probatori” sulla sussistenza del reato di associazione per delinquere di cui si sono resi responsabili diversi imputati, tra cui l’ex dg bianconero.

Luciano Moggi “esercitava un ruolo preminente sugli altri sodali” coinvolti in Calciopoli in virtù anche “di una spregiudicatezza non comune”. Così i giudici nelle motivazioni della sentenza d’appello. “Dagli atti processuali – si legge – emerge il suo ruolo preminente sugli altri sodali, dovuto non solo alla sua personalità decisa, ma al contempo concreta e priva di filtri nell’esporre le sue decisioni, ma anche per la sua capacità di porre in contatto una molteplicità di ambienti calcistici fra loro diversi e gestirne le sorti con una spregiudicatezza non comune”.

Per la Corte d’Appello “la figura assolutamente apicale nel sodalizio di Luciano Moggi appare certa e inequivocabile. Egli – sottolineano i magistrati – non solo ha ideato di fatto lo stesso sodalizio, ma ha anche creato i presupposti per far sì di avere un’influenza davvero abnorme in ambito federale”. Nella sentenza si fa riferimento alla “peculiare capacità di Moggi di avere una molteplicità di rapporti a vario livello con i designatori arbitrali fuori dalle sedi istituzionali, ai quali riusciva a imporre proprie decisioni, proprie valutazioni su persone e situazioni (come nel caso delle trasmissioni televisive soprattutto valutative sulla condotta dei singoli arbitri) coinvolgendoli strettamente così nella struttura associativa e nel perseguimento della comune illecita finalità”.

Un passaggio è dedicato anche alle incursioni di Moggi negli spogliatoi dei direttori di gara: “Appaiono eclatanti – si legge nella sentenza – le diverse incursioni di Moggi, assieme a Giraudo, negli spogliatoi di arbitri e assistenti”. In particolare i giudici rievocano il caso Paparesta con Moggi furibondo con la terna dopo Reggina-Juventus del 7 novembre 2004 in cui venne alla luce “una condotta a dir poco aggressiva da parte del ds della Juventus” e in cui “appare significativo la non isolata mancata indicazione di tale grave episodio da parte dell’arbitro nel referto e ciò appare conseguenza diretta del timore di Paparesta”. Nel processo d’appello Moggi è stato condannato a due anni e 4 mesi.

Il sodalizio che avrebbe condizionato l’esito dei campionati di calcio, nella sentenza d’appello del processo a Calciopoli appare più esteso rispetto a quello delineato dal verdetto di primo grado. Infatti, pur concordando con la sentenza del tribunale laddove individua un sodalizio che fa capo a Moggi, la Corte d’Appello “dissente sulla esatta individuazione dei membri con funzioni non meramente partecipative all’associazione”.

“Emerge con chiarezza – scrivono i giudici – un ruolo affatto secondario, ma anzi di rilievo nel sodalizio, ricoperto dagli imputati Pairetto, Bergamo e Mazzini, i quali in forza della funzione loro attribuita (i primi due designatori arbitrali, Mazzini vicepresidente Figc) hanno di fatto rafforzato il contesto e l’incidenza del sodalizio che, proprio per la loro funzione e per il loro contributo apicale, ha potuto operare per un lasso di tempo cospicuo con metodiche altrimenti assolutamente irraggiungibili, ovvero la scelta degli arbitraggi delle partite di campionato di serie A, e in parte di serie B, condizionata per precostituire griglie ed in parte per sorteggi indubbiamente ambigui”. Secondo i giudici comunque “i ruoli ricoperti dagli imputati Pairetto e Mazzini, pur di rilievo, si differenziavano da quello preminente assunto da Luciano Moggi”.

Sia Pierluigi Pairetto che Innocenzo Mazzini sono stati condannati a due anni mentre la sentenza di primo grado emessa nei confronti di Paolo Bergamo è stata dichiarata nulla per un vizio di forma.

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