Coppa Italia, giudice sportivo: una giornata a Parolo. Niente sanzioni per i cori a Rudiger

di Redazione

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Coppa Italia, giudice sportivo: una giornata a Parolo. Niente sanzioni per i cori a Rudiger

| giovedì 02 Marzo 2017 - 20:52

Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo in merito alle semifinali di andata di Coppa Italia. Squalificato per una giornata Marco Parolo della Lazio, che era diffidato e ha rimediato un’ammonizione nel corso del derby contro la Roma.

Niente sanzioni per la Lazio, per i cori razzisti dei tifosi biancocelesti contro Rudiger. Questa la motivazione: “Letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto, nella quale si attestano cori di discriminazione razziale ripetuti all’indirizzo del calciatore della Roma Rudiger, in particolare effettuati al 3° e al 24° del primo tempo ed al 26° del secondo tempo (nonostante, in questo ultimo caso, la previa diffusione di un apposito annuncio pubblico); considerato che in base alla relazione suddetta non è possibile evincere il numero anche approssimativo e/o in percentuale dei sostenitori che hanno intonato il coro, né è possibile stabilire che la percezione reale del fenomeno abbia riguardato l’intero impianto o comunque parte assolutamente prevalente dello stesso; delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della soc. Lazio”.

Juventus sanzionata con una multa di 10 mila euro “per avere suoi sostenitori, al 4° del secondo tempo, intonato per circa venti secondi, un coro espressivo di denigrazione territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza”.

Nessuna sanzione per il club bianconero per i cori razzisti contro Koulibaly:  “Letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto, nella quale si attestano cori di discriminazione razziale effettuati all’8° del secondo tempo, per circa cinque secondi, in occasione di un contrasto di giuoco, all’indirizzo del calciatore del Napoli Koulibaly; delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della soc. Juventus, atteso che il numero approssimativo dei sostenitori che hanno intonato il coro e la percezione riportata dai collaboratori stessi non sono tali da rappresentare, per dimensione e percezione reale, un fenomeno di rilevanza tale da giustificare la sanzionabilità dell’accaduto”.

 

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