Serie A, giudice sportivo: Bacca evita la stangata. Solo una giornata di squalifica

di Redazione

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Serie A, giudice sportivo: Bacca evita la stangata. Solo una giornata di squalifica

| martedì 14 Marzo 2017 - 15:49

Niente stangata per Carlos Bacca: l’attaccante colombiano, dopo gli screzi al termine di Juventus – Milan, è stato squalificato dal giudice sportivo di Serie A per una giornata (rischiava 2-3 turni di stop) e punito con 10 mila euro di ammenda. Ampiamente previste, invece, la squalifiche di una giornata per Romagnoli e Sosa (il primo ammonito sotto diffida, il secondo espulso nel finale).

In riferimento sempre al post gara dello Stadium, inflitta solo un ammonizione con diffida (per frasi offensive rivolte ai tesserati avversari) sia all’AD del Milan, Adriano Galliani e al direttore sportivo Maiorino, mentre il club rossonero viene punito con 5 mila euro di ammenda per non aver impedito l’ingresso in campo di un dirigente non a referto (Galliani, ndr.).

 

Di seguito il comunicato completo sulle decisioni del giudice sportivo (12 giocatori squalificati per una giornata, ammende per 5 società):

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SOSA Jose Ernesto (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

BACCA AHUMADA Carlos Arturo (Milan): per avere, al termine della gara, nel recinto di giuoco, già sostituito ed in abiti civili, protestato in maniera plateale e veemente nei confronti di un Arbitro Addizionale, avvicinandosi con atteggiamento aggressivo nei confronti del medesimo, finché non veniva trattenuto ed allontanato a forza dai dirigenti e dall’allenatore della propria squadra; infrazione rilevata anche dai collaboratori della Procura federale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BRUNO Alessandro (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BURDISSO Nicolas Andres (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CORSINI Bruno Henrique (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KURTIC Jasmin (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MASINA Adam (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MILINKOVIC SAVIC Sergej (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROMAGNOLI Alessio (Milan): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

TOMOVIC Nenad (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

TOROSIDIS Vasileios (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VIVIANO Emiliano (Sampdoria): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

SOCIETÀ

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere omesso di impedire l’ingresso nel recinto di giuoco di un dirigente non inserito nella distinta di gara.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CAGLIARI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del secondo tempo di circa quattro minuti.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. FIORENTINA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del secondo tempo di circa quattro minuti.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 49° del secondo tempo, lanciato un bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

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