Serie A, giudice sportivo: 3 giornate di squalifica a Benali. Due turni a Mihajlovic e Kondgobia

di Redazione

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Serie A, giudice sportivo: 3 giornate di squalifica a Benali. Due turni a Mihajlovic e Kondgobia

| martedì 09 Maggio 2017 - 12:28

Sono 2 le giornate di squalifica inflitte a Sinisa Mihajlovic dal giudice sportivo di Serie A dopo il derby di Torino: il tecnico granata è stato punito per aver “contestato una decisione arbitrale affrontando in maniera minacciosa il Quarto Ufficiale venendo a contatto con il medesimo e rivolgendogli epiteti insultanti e gravemente ingiuriosi”.

La vera stangata di giornata però và ad Amhad Benali (Pescara) punito con tre turni di stop per espressioni ingiuriose all’arbitro: un provvedimento che si somma all’ammonizione sotto diffida e pone fine anzitempo alla sua stagione.

In totale sono 16 i calciatori squalificati dopo la 35esima giornata: spiccano i due turni inflitti a Kondgobia (anche lui reo di portaste e insulti all’arbitro), con l’Inter che dovrà fare anche di Gary Medel (ammonito sotto diffida). Un turno a Paletta e Acquah per le rispettive espulsioni.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

MIHAJLOVIC Sinisa (Torino): per avere, al 12° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale affrontando in maniera minacciosa il Quarto Ufficiale venendo a contatto con il medesimo e rivolgendogli epiteti insultanti e gravemente ingiuriosi; e per essere, successivamente, entrato sul terreno di giuoco, rivolgendo all’Arbitro espressioni insultanti ed ingiuriose.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BENALI Ahmad (Pescara): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione); per avere, al 31° del secondo tempo, a seguito del provvedimento di ammonizione, contestato l’operato arbitrale e rivolto al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

KONDOGBIA Geoffrey (Internazionale): per avere, al 42° del secondo tempo, protestato platealmente contro una decisione dall’Arbitro proferendo un’espressione ingiuriosa verso il medesimo, accompagnata da gesti plateali.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ACQUAH Afriyie (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PALETTA Gabriel Alejandro (Milan): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

RODRIGUEZ PRADO Gonzalo Javier (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SKRINIAR Milan (Sampdoria): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BIRSA Valter (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BURDISSO Nicolas Andres (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CAPEZZI Leonardo (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GASTALDELLO Daniele (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

HALLFREDSSON Emil (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

JAJALO Mato (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MEDEL SOTO Gary Alexis (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MORETTI Emiliano (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

OCAMPOS Lucas Ariel (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RAGUSA Antonino (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SOCIETÀ

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 39° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta in plastica semipiena in direzione di un calciatore della squadra avversaria senza colpirlo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

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