Anti – coronavirus, le nuove misure

di Redazione

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Anti – coronavirus, le nuove misure

| mercoledì 25 Marzo 2020 - 08:32

Multe da 400 a 3000 euro e il rischio del carcere fino a 5 anni per chi viola volontariamente la quarantena essendo positivo e che incorre in un reato contro la salute pubblica, provocando il diffondersi dell’epidemia. Un elenco di 29 gruppi di regole e limitazioni anti contagio che il governo potrà adottare fino alla fine dell’emergenza, con provvedimenti da rinnovare mese per mese. E che le Regioni potranno anche inasprire, ma solo negli ambiti di loro competenza.

Con il nuovo decreto anti-Coronavirus il governo dà copertura normativa a tutti i divieti introdotti finora con i Dpcm e delimita il campo d’azione proprio e dei governatori, facendo salve le ordinanze locali per altri 10 giorni.

Per le sanzioni si prevede anche il raddoppio per i recidivi e l’aumento di un terzo se si circola in auto senza ragione. E’ possibile chiudere da 5 a 30 giorni, una volta superata l’emergenza, l’attività dei negozi che restano aperti nonostante i divieti. E le nuove regole saranno valide anche per chi sia già stato sanzionato, limitando così anche il rischio di ricorsi a raffica in tribunale.

Ecco i 28 ambiti di azione per contenere il virus:

– limitazione della circolazione delle persone, compresa la possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora, o di entrare o uscire dal territorio nazionale se non per spostamenti individuali, limitati nel tempo e nello spazio e motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;

– chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;

– divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali;

– quarantena per chi ha avuto contatti stretti con contagiati – divieto assoluto di uscire di casa per i positivi;

– limiti o stop a riunioni o assembramenti in luoghi pubblici

– niente eventi e riunioni anche culturali, ludiche, sportive, ricreative e religiose;

– sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nelle chiese;

– chiusura di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

– sospensione di congressi e convegni, solo videoconferenze;

– limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati;

– limiti o stop ad attività ludiche o sportive all’aperto; – possibilità di ridurre o sospendere i trasporti pubblici;

– sospensione o chiusura di tutte le scuole e le università, anche per gli anziani, i master e i corsi professionali, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

– stop a gemellaggi e viaggi di istruzione;

– limitazione o chiusura dei musei e luoghi culturali;

– limitazione della presenza fisica negli uffici pubblici, salve le attività indifferibili e i servizi essenziali puntando prioritariamente sullo smart working;

– limitazione o sospensione dei concorsi, salvo a distanza;

– limitazione o sospensione per i negozi, ad eccezione di quelle che garantiscono beni alimentari e di prima necessità che devono comunque assicurare le distanze anti contagio;

– limitazione o sospensione per bar e ristoranti;

– limitazione o sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

– limitazione a fiere e mercati, salvo quelli alimentari;

– specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti al pronto soccorso;

– limitazione dell’accesso di parenti in ospedali, hospice, residenze sanitarie e per gli anziani, nonché nelle carceri;

– obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale per chi è transitato o ha sostato in zone a rischio epidemiologico indicate da Oms o Ministro della salute;

– disporre misure di informazione e di prevenzione;

– lavoro agile anche in deroga alle discipline vigenti;

– previsione che le attività consentite si svolgano evitando assembramenti e rispettando distanza e protocolli anti contagio;

– possibilità per il prefetto di autorizzare deroghe alle varie limitazioni.

Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che siano introdotte con uno o più decreti del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Salute o dei presidenti delle Regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.

È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, il ministro della Salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i presidenti delle Regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza. Le ordinanze locali ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni. Il presidente del Consiglio o un ministro da lui delegato riferisce almeno mensilmente alle Camere sulle misure adottate.

 

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