Stretta sulla pedofilia, le nuove norme di Papa Francesco

di Redazione

» Città del Vaticano » Stretta sulla pedofilia, le nuove norme di Papa Francesco

Stretta sulla pedofilia, le nuove norme di Papa Francesco

| venerdì 29 Marzo 2019 - 13:08

Papa Francesco rafforza le norme contro la pedofilia con la muova legge 297 e un motu proprio. L’obiettivo è quello di “prevenire e contrastare gli abusi contro i minori e le persone vulnerabili” nella Curia romana e nello Stato della Città del Vaticano.

Papa Francesco rafforza le norme contro la pedofilia

Si istituisce anche l’obbligo di denuncia penale e si dispone che “venga rimosso dai suoi incarichi il condannato per aver abusato di un minore o di una persona vulnerabile”. Le norme entreranno in vigore dal primo giugno.

La nuova legge promulgata da Papa Francesco si applica al solo Stato Vaticano e al personale della Curia romana. Il suo valore però è “esemplare” per la Chiesa cattolica mondiale. Il Santo Padre ha auspicato che “sia mantenuta una comunità rispettosa e consapevole dei diritti e dei bisogni dei minori e delle persone vulnerabili, nonché attenta a prevenire ogni forma di violenza o abuso fisico o psichico”.

Finora il Vaticano non aveva ancora una specifica normativa penale in materia di abusi. Nel 2013 Bergoglio aveva stabilito norme penali contro una serie di questioni, tra cui la pedofilia, ma non in maniera esclusiva e dettagliata. Dopo il vertice di febbraio con i vescovi di tutto il mondo, il Papa ha varato un Motu proprio, una legge e le relative linee guida.

Le nuove norme di Papa Francesco contro la pedofilia

“Si tratta di leggi, norme e indicazioni molto specifiche innanzitutto per i destinatari”, spiega Andrea Tornielli, direttore editoriale vaticano. “In Vaticano opera un gran numero di sacerdoti e religiosi, ma ci sono pochissimi bambini. Pur essendo stati pensati e scritti per una realtà unica al mondo, nella quale la massima autorità religiosa è anche il sovrano e legislatore, questi documenti contengono indicazioni esemplari che tengono conto dei più avanzati parametri internazionali”.

Il termine di prescrizione dei reati specificati nel primo articolo della legge è di venti anni e decorre, in caso di offesa a un minore, dal compimento del suo diciottesimo anno di età. Tali reati, comunque, sono “perseguibili d’ufficio”.

Edizioni Si24 s.r.l.
Aut. del tribunale di Palermo n.20 del 27/11/2013
Direttore responsabile: Maria Pia Ferlazzo
Editore: Edizioni Si24 s.r.l.
P.I. n. 06398130820